PROROGA OBBLIGO INSTALLAZIONE CONTABILIZZATORI DI CALORE – COMUNICATO SULLE MODALITA’ DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA REGIONALE IN MATERIA DI REQUISITI MINIMI DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Si allega il comunicato diramato ieri alle ore 13,00 ai tecnici accreditati dalla Regione Emilia Romagna in merito della proroga per la contabilizzazione del calore al 30.6.2017 in Emilia Romagna, allo scopo di fornire le corrette informazioni al riguardo e quindi consentire di tranquillizzare la popolazione circa il rischio di sanzioni
Nella sostanza la Regione Emilia Romagna ha adottato le nuove prescrizioni derivanti dal Dlgs.141/16 (entrato in vigore il 26.7.2016 ) con il proprio DGR 1715 del 24.10.2016 ( entrato in vigore il 4.11.2016 dopo la pubblicazione sul BUR ) che indica il termine per la installazione al 31.12.2016.
In tale data la norma nazionale della proroga al 30.6.2017 non era stata ancora emanata ( il Decreto “milleproroghe” che la contiene, DL 244/16 è entrato in vigore il 31.12.2016) e ovviamente ad oggi non può essere ancora stato recepita.
Le difficoltà derivano con tutta evidenza dalle attuali disposizioni conseguenti alla riforma del Titolo V della Costituzione, con la conseguente “stratificazione” di norme che ovviamente difettano per coerenza, nonostante gli sforzi della Regione Emilia Romagna per cercare di mantenerle il più possibile allineate.
Nel merito della materiale applicazione delle sanzioni per mancata installazione dei contabilizzatori del calore, si rammenta ancora una volta che, affinché la procedura di verifica di eventuali violazioni possa essere attivata, a causa della estrema complessità degli oneri ricadenti sugli organi di controllo ( devono essere verificati non solo la materiale installazione delle apparecchiature, ma anche il loro corretto utilizzo nella ripartizione delle spese secondo le diverse procedure previste dal DLgs.102/14 e dal DLgs. 141/16), dovranno essere attivati prima i relativi Regolamenti a cui ARPA dovrà attenersi.
Si ritiene pertanto che di fatto, la effettiva attivazione di procedure di controllo non possano ragionevolmente avere luogo prima della conclusione di tale iter di delega che è usualmente previsto in alcuni mesi.
Distinti saluti.
IL PRESIDENTE REGIONALE
Geom. Gian Luca Samoggia
Comunicato relativo alle modalità di applicazione della normativa regionale in materia di requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici.
Con riferimento all’applicazione sul territorio regionale dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici di cui alla DGR 1715/2016 (con la quale, si ricorda, sono state apportate modifiche alla precedente DGR 967/2015) si rappresenta quanto segue:
- Edifici ad “energia quasi zero”
In conformità a quanto previsto dalla vigente normativa regionale, dal 1° gennaio 2017 per la realizzazione di edifici di nuova costruzione occupati da pubbliche amministrazioni e di proprietà di queste ultime dovranno essere rispettati i requisiti previsti per gli “edifici ad energia quasi zero” (punto B.8 dell’Allegato 2 della DGR 1715/2016).
- Differimento di termini di scadenza per l’applicazione di taluni requisiti
Si sottolinea che sul territorio regionale le disposizioni in materia di requisiti minimi degli edifici di cui alla citata DGR 1715/2016 devono essere applicati con le modalità ivi indicate.
Non trovano pertanto applicazione le disposizioni nazionali di cui al decreto legge 244/2016 cosiddetto “milleproroghe”, relative al differimento dei termini di scadenza per l’obbligo:
- di installazione di sistemi di contabilizzazione e di termoregolazione le singole unità immobiliari, nel caso di condomini con impianto termico centralizzato (punto D.6 dell’Allegato 2 della DGR 1715/2016), che rimane fissato al 31/12/2016;
- di utilizzo di fonti rinnovabili a copertura di quota parte dei consumi di energia termica degli edifici di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione rilevante (punto B.7.1 dell’Allegato 2 della DGR 1715/2016). Per gli interventi per i quali la richiesta di titolo edilizio è presentata a partire dal 1° gennaio 2017 tale quota-parte è quindi prevista pari al 50% della somma dei consumi complessivamente previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento.