A TUTTI I PRESIDENTI PROVINCIALI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA
CONDIZIONI IN CASO DI APERTURA
Premesso che l’art.1 del DPCM del 22 marzo prevede che tutti i professionisti ( anche quelli ai sensi della L.4/2013 ) possano operare sia in forma di singolo professionista sia in forma di impresa, nella piena consapevolezza della necessità di mantenere aperti in nostri studi per garantire la operatività dell’intera filiera condominiale, si sta ormai delineando la possibilità che indicherò per semplicità “condizionata “ secondo direttive che emergono dalle FAQ Governative e già prese in carico con Ordinanze Regionali come quella del Piemonte.
In sintesi e in attesa dei previsti provvedimenti formali di modifica del DPCM 22 Marzo, possiamo ad oggi assumere il seguente atteggiamento per la conduzione delle nostre attività:
Conferma della chiusura al pubblico degli studi professionali, con utilizzo preferenziale del lavoro agile in tutti i casi possibili.
Conferma dello svolgimento delle attività indifferibili ed urgenti o sottoposte a termini perentori di scadenza.
I titolari, i collaboratori e i dipendenti in smart-working potranno recarsi negli studi professionali e trattenersi per il solo tempo necessario per il ritiro e la consegna dei documenti. Consigliato fornire i dipendenti della dichiarazione che chiarisca l’incarico con modello già inviato il 24 us e nuovamente allegato.
Non è possibile incontrare persone presso i nostri uffici.
Le attività indifferibili ed urgenti sono individuate sulla base della autonoma e insindacabile valutazione del professionista coperta da segreto professionale, nel rispetto, comunque, degli obblighi di prevenzione del
contagio da COVID-19.
Il/I professionista può recarsi presso gli uffici postali al fine dell’invio e/o ritiro della corrispondenza e può recarsi presso gli uffici bancari previo appuntamento per disposizioni e ritiro di documentazione indispensabile per le proprie attività indifferibili ed urgenti o sottoposte a termini perentori di scadenza.
AGEVOLAZIONI IN CASO DI CHIUSURA ANCHE SOLO PARZIALE
in relazione alla possibilità, specie per le aree interessate o limitrofe alle “zone rosse” PC – PR – RM, di dovere comunque sospendere per un certo periodo la attività di uno o più dipendenti, Vi riporto di seguito le indicazioni di massima con gli allegati utili per la eventuale richiesta di Cassa Integrazione.
Tale procedura, pur essendo state fortemente semplificata rispetto al passato, o è comunque indispensabile sia seguita dal proprio Consulente del Lavoro.
La presente serve solo come indicazione di massima ed è comunque utile venga inviata a tutti gli Associati della propria Provincia, per fornire almeno le informazioni essenziali, per eventuali necessità.
In sintesi la situazione è la seguente secondo il Consulente che segue per conto del CS Regionale questo genere di problemi:
I datori di lavoro che hanno sospeso o ridotto l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione della CIG anche solo per una parte dei
dipendenti ( Cassa Integrazione Guadagni ) in deroga previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative per un periodo non superiore a 9 settimane, dal 23 marzo 2020, ai sensi del DL 18/2020.
In Emilia Romagna però possiamo, in aggiunta, ricorrere all’accordo della Regione del 6/3 ( allegato ) per il quale il trattamento è riconosciuto a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza
alla medesima data, fino al 22/3.
Di fatto ci sono 2 differenti procedure per l’attivazione di CIG in Deroga in Emilia Romagna rispondenti rispettivamente al dettato di cui DL 9/2020 e alla nuova regolamentazione di cui al DL 18/2020.
L’Agenzia Regionale per il Lavoro ha reso disponibile il sistema informativo “SARE” per la presentazione delle domande di CIG in Deroga per le seguenti tipologie:
– CIG in deroga art. 17 D.L. 9/2020, della durata massima di 4 settimane attivabili retroattivamente a partire dal 23/02/2020 e con termine ultimo 22/03/2020, per la quale restano in vigore le condizione di accesso previste dall’accordo del 06/03/2020;
– CIG in deroga art. 22 D.L. 18/2020, della durata massima di 9 settimane e comunque utilizzabili entro il 31 agosto 2020.
I lavoratori dell’Emilia Romagna potranno quindi beneficiare di un periodo complessivo massimo di copertura degli ammortizzatori sociali in deroga dato dalla somma delle due tipologie di CIG in Deroga attivabili pari a 13 settimane (4+9).
Per poter accedere, tuttavia, a tale possibilità è necessario e fondamentale procedere prima alla richiesta di CIG in deroga di cui art. 17 DL 9/2020 per un periodo massimo di 4 settimane di sospensione nel periodo 23/02/2020-22/03/2020. Le domande di CIG in Deroga di cui all’art. 17 DL 9/2020 devono essere presentate alla Regione entro il
30 aprile 2020 ( se ne occupa il Consulente del Lavoro ).
Le domande di CIG in Deroga di cui all’art. 22 DL 18/2020 potranno essere presentate alla Regione solo successivamente a tale data. Per l’accesso alla Cassa Integrazione in Deroga di cui l’art. 22 del D.L. 18/2020 devono infatti essere ancora emanate precisazioni in merito quando la procedura sarà attiva.
Si allega quindi SOLO A SCOPO ILLUSTRATIVO il verbale di accordo editabile che andrebbe compilato nel caso di debba attivare la CIG in deroga fino al 22/3, e l’accordo della Regione.
Questa procedura è valida per colleghi che hanno fino ad un massimo di 5 dipendenti, per le strutture più grandi (che sono però solo poche decine in Emilia Romagna ) esistono procedure diverse come la FIS ( Fondo di Integrazione Salariale ) o la GIGO ( Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria ) a cui si può fare ricorso.
Tenete inoltre presente che si eroga per quanto a mia conoscenza secondo i seguenti modi:
* Anticipando il trattamento di cassa ai dipendenti alla fine di ogni mese, per poi conguagliarlo successivamente dai contributi da versare all’INPS quando il trattamento sarà autorizzato dall’Istituto;
* oppure se comunicando all’INPS che l’Istituto provveda a pagarlo direttamente ai lavoratori.
* E’ poi possibile concedere al dipendente il miglior favore di far maturare interamente i ratei di mensilità differite, di ferie e di rol a prescindere dalla riduzione/sospensione delle ore lavorate, oppure se far maturare i ratei rapportati alla sola prestazione eseguita.
* Il TFR invece si matura integralmente durante l’utilizzo degli ammortizzatori.
RIPETO – E’ OPPORTUNO FARE GIRARE QUESTA EMAIL CON I RELATIVI ALLEGATI A TUTTI I PROPRI ASSOCIATI
Copia sarà pubblicata con gli allegati, sui siti ANACIER a cura del Segretario Michele Previati e ANACIBO + ISTAGRAM a cura della sede di Bologna.
In copia anche il Direttore del Centro Studi Emilia Romagna solo per aggiornamento della attività.
Cordiali saluti
IL PRESIDENTE REGIONALE
Geom. Gian Luca Samoggia
200324 Emergenza Coronavirus – dichiarazione di accompagnamento per dipe…
accordo regione Emilia Romagna 6 marzo 2020
Verbale di accordo deroga 2020 Commercio ER – editabile (1)